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14/11/2004 - Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° giugno 1998, concernente le modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani

DECRETO 14 settembre 2004, n.267

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 14 settembre 2004, n.267

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1° giugno 1998, concernente le modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani.

(GU n. 264 del 10-11-2004)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano sociale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese e d'importanza minore approvata dalla commissione delle Comunita' europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 12 gennaio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L/10 del 13 gennaio 2001;
Visto il regolamento (CEE) n. 69/01 della commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L/10 del 13 gennaio 2001;
Visto il regolamento concernente le modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano (decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 225 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 1998);
Tenuto conto delle problematiche emerse per l'attuazione degli interventi in aree di degrado urbano;
Ritenuto di voler modificare e sostituire il regolamento n. 225/98;
Udito il parere n. 174/04 del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 12626 del 25 giugno 2004;


Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.
Programma di intervento

1. Fino all'attuazione degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai soli esclusivi fini applicativi del presente regolamento, le amministrazioni dei comuni capoluogo autorizzate a predisporre programmi di intervento per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono, sulla base dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia. I programmi di intervento hanno come obiettivo prioritario il superamento di situazioni di crisi socio-ambientale in particolari aree sul territorio amministrato.
2. I programmi di intervento evidenziano:
a) le aree di degrado urbano e sociale;
b) gli indicatori che misurano il degrado socio-economico e ambientale;
c) le attivita' da intraprendere e le azioni prioritarie;
d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche ed imprenditoriali;
e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;
f) gli obiettivi perseguiti;
g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni.
3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente identificabili e omogenee e presentare indici socio-economici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale, ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientali.


Art. 2.
Presentazione dei programmi di intervento e obbligo di relazione

1. Le amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale, trasmettono ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di cui allo stesso articolo 8, comma 1, i relativi programmi di intervento sia al Ministero delle attivita' produttive che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Eventuali variazioni del programma originario devono essere tempestivamente comunicate al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti nonche' una relazione finale sulla realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni nell'esercizio immediatamente precedente.
4. Le relazioni devono essere accompagnate da schede tecniche, redatte dai comuni in accordo con il Ministero delle attivita' produttive, di rilevazione qualitativa e quantitativa dei dati e degli elementi oggetto del monitoraggio degli interventi realizzati con il programma.


Art. 3.
Azioni finanziabili

1. I programmi di intervento presentati dai comuni possono includere il finanziamento delle seguenti azioni:
a) animazione economica, assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative imprenditoriali, promozione per la partecipazione di imprese a fiere;
b) interventi formativi riguardanti l'auto impiego e la creazione di impresa;
c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialita';
d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento;
e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, a cooperazione aziendale;
f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualita' e dell'informazione a favore delle imprese;
g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;
h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalita' previste dal presente regolamento;
i) interventi su immobili a disponibilita' pubblica e infrastrutture strettamente funzionali al potenziamento e/o all'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali o di servizi a sostegno dell'impresa.


Art. 4.
Agevolazioni alle piccole imprese

1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti de minimis, cosi' come definito dalla commissione dell'Unione europea con regolamento n. 69/2001 che ha stabilito il massimale in 100.000 euro su un periodo di tre anni.
2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi di cui al comma 1, commisurati ai costi ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL) che e' il rapporto tra il valore dell'agevolazione, al lordo di eventuali imposte gravanti su di essa e l'importo dei costi agevolati effettivamente sostenuti: ambedue gli importi, quello dell'agevolazione concessa e quello dei costi sostenuti, sono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. L'agevolazione e' nei limiti del:
a) 65% per le aree depresse come definite dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 al sostegno transitorio (S.T.) a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori gia' dell'obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 87.3.c del trattato dell'Unione europea;
b) 50% per le restanti zone.
Per i contributi, concessi alle imprese per la produzione e per gli investimenti, i comuni provvederanno ad adeguare i propri interventi a carico delle risorse finanziarie trasferite secondo le modalita' e criteri indicati dall'articolo 72, comma 2 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289).
3. Le amministrazioni comunali, possono altresi' concedere alle piccole imprese, per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, le agevolazioni nei limiti di cui al comma 1 secondo ulteriori modalita', quali contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche, finanziamenti agevolati attraverso l'istituzione di fondi di rotazione nonche' sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h).
4. L'impresa e' tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro.
5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.
6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le imprese sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), che alla data di chiusura del bando per la presentazione delle domande di agevolazione rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488.


Art. 5.
Spese ammissibili alle agevolazioni

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 4 le spese, al netto dell'IVA, comunque connesse alla realizzazione del progetto.
Tali spese possono riguardare:
a) studi di fattibilita', progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del dieci per cento del programma di investimenti;
b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualita', certificazione di qualita', ricerca di sviluppo;
c) opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali;
d) impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore.
2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale puo' concedere agevolazioni a fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione per un periodo continuativo di attivita' non superiore a ventiquattro mesi.
3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese di locazione; alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi.
Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonche' ai rimborsi ai soci.
4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilita' economico-finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda.
5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
non sono ammessi alle agevolazioni i pagamenti effettuati successivamente a detta data.
6. La data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.
7. L'amministrazione comunale puo' prevedere la concessione di agevolazioni, nel limite di cui all'articolo 4, comma 1, per l'acquisto di beni con locazione finanziaria.


Art. 6.
Modalita' di presentazione della domanda di agevolazione delle piccole imprese

1. Le amministrazioni comunali stabiliscono le informazioni che devono essere contenute nella domanda di concessione e liquidazione dei contributi, nonche' le documentazioni, le dichiarazioni e le certificazioni da inviare a corredo della domanda.
2. Il Comune provvede direttamente all'istruttoria delle domande di cui al comma 1 ovvero assegna l'incarico dell'istruttoria ad un soggetto esterno prestatore di servizi scelto ai sensi del successivo articolo 8, comma 3.
3. I criteri e le modalita' per la selezione delle domande di contributo sono determinati e adeguatamente pubblicizzati da parte dell'amministrazione comunale.
4. Il Comune puo' stabilire per l'approvazione delle domande delle priorita' attinenti l'attivita' economica e/o l'assunzione, entro limiti percentuali, di lavoratori tra le persone domiciliate o comunque residenti nell'area di degrado.
5. L'istruttoria per la concessione del contributo e' conclusa entro centoventi giorni dalla data di chiusura del bando per la presentazione della domanda di agevolazione.
6. Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della compatibilita' dei progetti con le caratteristiche socio-economiche dell'area di intervento, dell'affidabilita' del piano finanziario delle iniziative, della validita' sotto il profilo tecnico del progetto e della potenzialita' del mercato di riferimento.
7. Tra le modalita' di erogazione del contributo puo' essere prevista la liquidazione delle anticipazioni nella misura massima del quaranta per cento.
8. Il Comune puo' approvare, su domanda del beneficiario dell'agevolazione, variazioni del progetto e deve altresi' indicare nel bando e nel provvedimento di concessione per quali variazioni l'agevolazione viene revocata.
9. Il saldo del contributo a seguito della realizzazione del progetto di investimento e' erogato dopo le verifiche sulle spese, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria prodotta dal beneficiario.


Art. 7.
Revoche e controlli

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'amministrazione comunale incaricata delle verifiche e dei controlli.
2. L'amministrazione comunale puo' disporre la revoca del contributo, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8, per inosservanza degli obblighi previsti nel presente decreto e nel provvedimento di concessione.
3. Le agevolazioni sono revocate nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti o alienati nei tre anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto.
4. Le somme da restituire, da parte del soggetto agevolato, sono rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate del tasso legale.
5. Il Ministro delle attivita' produttive d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' revocare il trasferimento dei fondi assegnati ai Comuni, di cui al comma 1 dell'articolo 1, dopo l'approvazione dei programmi nei casi in cui:
a) i programmi non risultano posti in esecuzione dopo sei mesi dall'approvazione del programma da parte dei comuni medesimi;
b) risultano attuate, in tutto o in parte, iniziative difformi dai programmi stessi. Nel caso di difformita' parziali quando queste non alterino i programmi e le finalita' ad essi collegate, la revoca puo' essere disposta soltanto con riferimento alle parti difformi.


Art. 8.
Disponibilita' finanziarie

1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono ripartite annualmente tra i Comuni -
sulla base delle risorse di cassa disponibili - in misura proporzionale alla popolazione residente, le disponibilita' stanziate per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. Le somme di cui al comma 1, sulla base delle risorse di cassa disponibili, affluiscono al bilancio comunale e l'amministrazione competente provvede all'istituzione di un apposito capitolo di spesa con contabilita' separata. Allo stesso capitolo possono affluire eventuali risorse proprie del Comune ovvero quelle assegnate da legge regionale o nazionale o da regolamento comunitario per le attivita' di programmi volti al risanamento di aree di degrado urbano e sociale.
3. I Comuni devono destinare una quota non inferiore al sessanta per cento delle disponibilita' finanziarie assegnate alla concessione di agevolazioni alle imprese di cui all'articolo 4. La quota parte delle risorse residue e' assegnata agli interventi per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 3. Il Comune per le attivita' di cui all'articolo 3 nonche' del comma 2 dell'articolo 6 puo' avvalersi di soggetti esterni stipulando a tal fine appositi contratti con procedure di scelta ad evidenza pubblica.
4. Le spese di cui all'articolo 2 sostenute dal Comune per l'elaborazione e la gestione del programma sono poste a carico delle risorse assegnate agli investimenti per l'attuazione dell'articolo 3 nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse. Le spese sostenute dal comune per le attivita' di promozione e di pubblicizzazione dei bandi nonche' le spese per l'istruttoria e la valutazione delle domande, per le verifiche e per i controlli, per gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono poste a carico delle risorse assegnate alla concessione delle agevolazioni alle imprese nel limite massimo dell'8 per cento delle stesse.
5. Le disponibilita' di cui al comma 3 relative all'espletamento delle azioni di cui all'articolo 3 che non risultano essere state assegnate, nei tre esercizi successivi all'anno in cui con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a soggetti giuridici che devono realizzare le opere o fornire servizi, sono restituite al Ministero salvo una proroga al predetto termine - fino al massimo di un anno -
su motivata istanza da parte del Comune.
6. Le disponibilita' di cui al comma 3, relative alla concessione delle agevolazioni alle imprese, che non risultano essere state assegnate nei due esercizi successivi all'anno in cui, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sono state ripartite le risorse da trasferire per gli interventi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono restituite al Ministero.
Questi, su motivata istanza del Comune, puo' concedere una proroga al predetto termine per un massimo di un anno.
7. Le somme per interessi e rimborsi di cui al comma 1 dell'articolo 7 non impegnate entro il secondo anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si e' prodotta la disponibilita' delle somme stesse sono restituite al Ministero delle attivita' produttive. La relativa contabilizzazione deve essere effettuata nell'anno in cui si verifica il pagamento.
8. Il Ministero delle attivita' produttive provvede ad informare annualmente i Comuni delle somme restituite di cui ai commi 5, 6 e 7 e su loro domanda provvede ad assegnare le disponibilita' in misura proporzionale ai costi dei progetti non ammessi alle agevolazioni per mancanza di fondi nel biennio precedente.


Art. 9.
Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto 1° giugno 1998, n. 255, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 2004


Il Ministro delle attivita' produttive

Marzano


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni


Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 356